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                 Cronaca Dalle Marche

             

 

 

 

 

  NUOVA TUTELA  PER  I  CONSUMATORI

Dlgs n. 206/2005  - Suppl. Ord. G.U. n. 235 del 08.10.2005

Dal 23 ottobre 2005 in vigore il nuovo codice del consumo.

 

LEGGE 17 agosto 2005, n. 168 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2005)

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 2005, N. 115,

Art. 8.

Efficacia delle modifiche al codice di procedura civile e

 procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni

 

Il comma 3-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, é sostituito dai seguenti:

«3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter) hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.».

3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter) non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006.».

Le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono prorogate al 30 giugno 2006.

 

  Sentenza n. 299/2005 della Corte Costituzionale  depositata  in data 22.07.2005                               

 

 

 

 

 

 

Illegittimitą costitutuzionale parziale    ART. 303 C. 2°   E 304 C. 6° CPP

Illegittimitą costituzionale dell'art. 303, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente di computare ai fini dei termini massimi di fase determinati dall'art. 304, comma 6, dello stesso codice, i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o in gradi diversi dalla fase o dal grado in cui il procedimento č regredito.

  Sentenza n. 78/2005 della Corte Costituzionale  depositata  in data 18.02.2005   pubblicata in G.U

Illegittimitą costitutuzionale parziale  ( lavoratore straniero in posizione irregolare ) dell'art. 33, comma 7, lettera c), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), e dell'art. 1, comma 8, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, nella parte in cui fanno derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 cod. proc. pen. prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza.

Sentenza della Corte Costituzionale pu bblicata in G.U. data 29.11.2004

Illegittimitą costitutuzionale art.206 c.p.      : (Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza), nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolositą sociale.