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Illegittimità costituzionale dell'art. 303, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente di computare ai fini dei termini massimi di fase determinati dall'art. 304, comma 6, dello stesso codice, i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o in gradi diversi dalla fase o dal grado in cui il procedimento è regredito.

Sentenza  N. 299/2005     GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

 Presidente CAPOTOSTI      Relatore NEPPI MODONA   Camera di Consiglio del 25/05/2005

   Decisione del 07/07/2005   Deposito del 22/07/2005

   Ordinanze di rimessione    816/2003   841/2003   

 SENTENZA N. 299 ANNO 2005

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI; Giudici: Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 303, comma 2, e 304, comma 6, del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Bari con ordinanza in data 11 luglio 2003 e dal Tribunale di Torino con ordinanza in data 11 giugno 2003, rispettivamente iscritte ai numeri 816 e 841 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 42 e 43, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza in data 11 luglio 2003 il Tribunale di Bari, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di un imputato volta ad ottenere la scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare ai sensi del combinato disposto degli artt. 303, comma 1, lettera b), numero 2, e 304, comma 6, del codice di procedura penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 13 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui, facendo riferimento all'art. 303, comma 2, cod. proc. pen. ai fini del calcolo della durata massima dei termini di fase di custodia cautelare, non consente di computare i periodi di custodia cautelare sofferti in diversa fase processuale.

Il Tribunale premette che il periodo compreso tra il 18 febbraio 2003 (data del primo rinvio a giudizio) e il 3 aprile 2003 (data della pronuncia della nullità della prima richiesta di rinvio a giudizio) non potrebbe essere considerato ai fini della asserita decorrenza del termine biennale previsto per la fase delle indagini preliminari alla stregua degli argomenti esposti dalla Corte di cassazione a sezioni unite nella sentenza 29 febbraio 2000, n. 4; argomenti che il Tribunale dichiara di condividere e di avere già recepito in altri processi. L'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. stabilisce infatti che la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, mentre l'art. 303, comma 2, attiene in modo specifico alla decorrenza ex novo dei termini di fase nell'ipotesi di regressione del processo, e anche in questo caso il termine di fase non può superare il doppio della sua durata. Sicché – rileva il rimettente - sostenere la necessità del computo indiscriminato di tutte le fasi intermedie farebbe perdere al limite stabilito dall'art. 304, comma 6, il carattere endofasico che normativamente lo caratterizza e creerebbe un nuovo termine finale plurifasico, estraneo alle previsioni degli artt. 303 e 304, comma 6, cod. proc. pen.

Nell'estendere la durata della misura cautelare anche a seguito di eventi patologici non solo rilevati d'ufficio, ma eccepiti (come nella specie) dall'imputato a tutela dei propri diritti, il quadro normativo così delineato si porrebbe tuttavia in contrasto con gli artt. 13 e 24 Cost., in quanto l'imputato potrebbe essere indotto a rinunciare alle eccezioni difensive allo scopo di evitare la dilatazione della durata della custodia cautelare, con conseguente compressione del diritto di difesa, mentre, avvalendosi della eccezione, sarebbe costretto a subire lo stato di privazione della libertà, comunque incidente su una piena esplicazione del diritto di difesa.

Nel caso di specie, ricorda il rimettente, il provvedimento del 3 aprile 2003 aveva avuto ad oggetto la declaratoria di nullità della prima richiesta di rinvio a giudizio, a causa della violazione di una norma attinente al diritto di difesa che, se puntualmente osservata, avrebbe determinato la liberazione dell'imputato «per decorrenza del termine di fase già “ripartito”, ex art. 303, comma 2, per effetto della sentenza [di incompetenza] del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo».

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, infatti, l'ordinanza di rimessione, nella quale viene solamente richiamato il termine biennale previsto per la fase delle indagini preliminari, non consentirebbe di comprendere quale sia il fatto oggetto del giudizio a quo e, conseguentemente, di verificare la rilevanza della questione. Inoltre la questione sarebbe uguale ad altre in relazione alle quali questa Corte ha affermato che l'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. costituisce una regola di chiusura del sistema della custodia cautelare e fissa un termine finale, «sicché il superamento di un termine di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione determina la perdita di efficacia della custodia anche se quei termini hanno iniziato a decorrere nuovamente a seguito della regressione» (ordinanza n. 243 del 2003).

3. - Con ordinanza in data 11 giugno 2003 il Tribunale di Torino, chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto dalla difesa di un imputato avverso il provvedimento con il quale la Corte d'appello della medesima città aveva respinto l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini previsti dagli artt. 303, comma 2, e 304, comma 6, cod. proc. pen., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., «nella parte in cui prevede, nel caso in cui il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi, che 'dalla data del provvedimento che dispone il regresso [...] decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento', invece che prevedere, così come disposto dall'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., che detti termini non cominciano nuovamente a decorrere, in quanto 'la durata (complessiva) della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, comma 1'».

Il rimettente riferisce che l'imputato, in custodia cautelare dal 4 maggio 2001 per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (traffico di stupefacenti in concorso), era stato condannato, con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino del 2 maggio 2002, alla pena di sei anni, otto mesi e venti giorni di reclusione e quarantamila euro di multa. Successivamente la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 27 novembre 2002, aveva dichiarato la nullità del provvedimento con cui era stato disposto il giudizio di primo grado e rinviato gli atti al giudice delle indagini preliminari. A seguito di ricorso dell'imputato, la Corte di cassazione, con sentenza del 15 maggio 2003, aveva rimesso gli atti al pubblico ministero. Il 28 aprile 2003 l'imputato aveva chiesto la sua scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, in base al rilievo che - secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 292 del 1998 e nell'ordinanza n. 529 del 2000 - l'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. era applicabile anche all'ipotesi di regressione del procedimento, sicché alla data del 3 maggio 2003 era maturato il doppio del termine di fase previsto dall'art. 303, comma 1, lettera a), numero 3, cod. proc. pen. La Corte d'appello aveva respinto la richiesta di scarcerazione argomentando che «il richiamo della difesa a quanto previsto dall'art. 304, comma 6, deve ritenersi inconferente, trattandosi di fattispecie relativa al caso in cui sia stata disposta la sospensione dei termini della custodia cautelare».

Tanto premesso, il giudice a quo ricorda che, a seguito della sentenza interpretativa di rigetto n. 292 del 1998, la Corte di cassazione a sezioni unite (sentenza 29 febbraio 2000, n. 4), pur dichiarando di aderire espressamente a tale pronuncia, aveva risolto il contrasto insorto in ordine al metodo di calcolo dei termini in caso di regressione del procedimento, affermando che ai fini della durata massima di fase dovevano essere computati esclusivamente i periodi di custodia cautelare trascorsi nella medesima fase. Il rimettente precisa altresì che tale soluzione era stata stigmatizzata dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 529 del 2000 con la quale aveva ribadito che l'interpretazione dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. secondo cui la custodia cautelare perde efficacia allorquando la sua durata abbia superato un periodo pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione, anche nel caso in cui quel termine sia cominciato a decorrere nuovamente a seguito della regressione del processo, «deve essere ritenuta costituzionalmente obbligata in forza del valore espresso dall'art. 13 della Costituzione». Ricorda infine che la Corte di cassazione, con ordinanza delle sezioni unite in data 10 luglio 2002, n. 28, sulla base della premessa che l'art. 303, comma 2, cod. proc. pen. impedisce di addizionare, nel calcolo del doppio del termine finale di fase, periodi di detenzione sofferti in fasi o gradi diversi da quelli in cui il procedimento è regredito, e che non è possibile – alla luce di quanto precisato dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 529 del 2000 - affermare con certezza la illegittimità costituzionale del criterio di calcolo imposto da tale norma, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., chiedendo «alla Corte costituzionale, nel rispetto delle reciproche attribuzioni, di intervenire sulla disposizione indicata con una pronuncia caducatoria».

Il Tribunale di Torino dichiara di condividere entrambe le premesse dalle quali muove l'ordinanza di rimessione delle sezioni unite, e cioè che l'interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen. non consente di dare interpretazioni diverse da quella data dalle medesime sezioni unite nella sentenza n. 4 del 2000, e che detta interpretazione, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 529 del 2000, è di dubbia legittimità costituzionale.

Ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata, il Tribunale di Torino solleva dunque la questione di legittimità costituzionale nei termini esposti, osservando che il principio secondo cui il giudice, tra più interpretazioni, deve scegliere quella conforme al dettato costituzionale, presuppone che sia possibile dare alla norma l'interpretazione conforme ai principî costituzionali sulla base di corretti canoni ermeneutici.

4. - È intervenuto anche in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, perché analoga a quella, sollevata da altro tribunale e dalla Corte di cassazione, dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 243 del 2003 da questa Corte, senza che vengano prospettati nuovi e diversi profili di censura.

Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Bari dubita, in riferimento agli artt. 13 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui, richiamando l'art. 303, comma 2, dello stesso codice ai fini del calcolo della durata massima dei termini di fase della custodia cautelare, non consente di computare i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o gradi diversi del procedimento.

Dal canto suo il Tribunale di Torino dubita, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede, nel caso il procedimento regredisca a una fase o ad un grado diversi, che dalla data che dispone la regressione decorrono nuovamente i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato o grado del procedimento, anziché stabilire, secondo quanto disposto dall'art. 304, comma 6, dello stesso codice, che detti termini non cominciano a decorrere nuovamente, in quanto la durata complessiva dei termini di fase non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, comma 1, cod. proc. pen.

Entrambe le ordinanze di rimessione, sia pure rivolgendo le censure di costituzionalità a norme diverse (rispettivamente, gli artt. 304, comma 6, e 303, comma 2, cod. proc. pen.), convergono nel denunciare la disciplina che non consente di computare, ai fini del calcolo dei termini massimi di fase previsti dall'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o gradi diversi rispetto alla fase o al grado in cui il procedimento regredisce. Tale disciplina è contenuta nell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., e a questa norma vanno appunto riferite le questioni sollevate dai rimettenti.

Stante l'identità delle questioni, deve quindi essere disposta la riunione dei relativi giudizi.

2. - La questione è fondata.

3. - Prima di esaminare il merito delle questioni, è opportuno ricordare che l'attuale sistema dei termini massimi della custodia cautelare, il cui impianto risale ad una riforma del 1984, antecedente all'emanazione del codice di procedura penale del 1988, è, per sommi capi, articolato in:

- termini di fase, di durata variabile in funzione della gravità della pena prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza e della fase in cui si trova il procedimento, stabiliti dall'art. 303, comma 1, cod. proc pen.;

- termini complessivi, riferiti all'intera durata del procedimento, comprensivi delle ipotesi di proroga di cui all'art. 305 cod. proc. pen., anch'essi variabili in funzione della gravità della pena prevista per il reato, disciplinati dall'art. 303, comma 4, cod. proc. pen.;

- termini finali complessivi, in funzione di limite massimo insuperabile (c.d. massimo dei massimi) anche ove si verifichino ipotesi di sospensione, proroga o neutralizzazione del decorso dei termini di custodia cautelare. Originariamente previsti dal comma 4 dell'art. 304 cod. proc. pen. in misura non superiore ai due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, tali termini sono ora disciplinati dal comma 6, con riferimento ai termini complessivi contemplati dall'art. 303, comma 4, aumentati della metà, ovvero, se più favorevoli, nella misura dei due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza;

- termini finali di fase, contemplati per la prima volta dal comma 6 dell'art. 304 cod. proc. pen. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 332 del 1995, in funzione di limiti massimi insuperabili per ciascuna fase, nella misura massima del doppio dei termini di fase previsti dall'art. 303, comma 1, cod. proc. pen., e operanti, per l'espresso richiamo all'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., anche in caso di regressione del procedimento o di rinvio ad altro giudice (in tal senso v. sentenza n. 292 del 1998).

La legge n. 332 del 1995 ha dunque introdotto nuove garanzie prevedendo, in relazione alla durata sia dei termini complessivi, sia dei termini di fase, dei limiti 'finali' insuperabili, destinati ad operare anche nelle ipotesi di sospensione, proroga e neutralizzazione dei termini di durata della custodia cautelare.

4. - Entrata in vigore la riforma del 1995, la potenziale interferenza tra la natura invalicabile dei termini finali, posti dal comma 6 dell'art. 304 cod. proc. pen. anche con riferimento ai termini di fase, e la decorrenza ex novo dei termini di fase in caso di regressione prevista dall'art. 303, comma 2, cod. proc. pen. è stata per la prima volta presa in esame dalla sentenza di questa Corte n. 292 del 1998.

In tale decisione la Corte ha affermato che «l'unica soluzione ermeneutica enucleabile dal sistema e che si appalesa in linea con i valori della Carta fondamentale» è quella secondo cui «il superamento di un periodo di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione, determina la perdita di efficacia della custodia, anche se quei termini sono stati sospesi, prorogati o […] sono cominciati a decorrere nuovamente a seguito della regressione del processo». Questa interpretazione – prosegue la Corte – «è d'altra parte aderente alla ratio di favor che ha ispirato il legislatore del 1995, ad un effettivo recupero della scelta di introdurre uno sbarramento finale ragguagliato anche alla durata dei termini di fase comunque modulata, e, infine, alla stessa logica dell'art. 13 della Carta fondamentale, la quale impone di individuare, fra più interpretazioni, quella che riduca al minimo il sacrificio della libertà personale».

Alla base della decisione della Corte sta il collegamento della disciplina dei termini di durata della custodia cautelare al principio costituzionale di proporzionalità, cui si ispira anche il nuovo termine finale di fase, che individua «il limite estremo, superato il quale il permanere dello stato coercitivo si presuppone essere 'sproporzionato', in quanto eccedente gli stessi limiti di tollerabilità del sistema».

La formulazione letterale dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. dimostra d'altronde, mediante il ricorso all'avverbio «comunque», che i limiti massimi insuperabili vanno riferiti «anche ai fenomeni che comunque possono interferire con la disciplina dei termini di fase […], specie quando, come nel caso in esame, la soluzione ermeneutica si appalesi come l'unica conforme a Costituzione». Il carattere di chiusura del comma 6 è d'altra parte comprovato dal richiamo non solo al comma 1 dell'art. 303 cod. proc. pen., ove viene definita la durata dei termini di fase, ma anche al comma 2, che riguarda appunto il caso della regressione, rendendo evidente che il limite insuperabile del doppio dei termini di fase opera anche in tale ipotesi.

Tali conclusioni sono ribadite dalla successiva ordinanza di manifesta infondatezza n. 429 del 1999, con la quale la Corte riafferma che il «valore assoluto e non condizionato» della norma impone di ritenere, «come soluzione ermeneutica costituzionalmente obbligata», che il limite costituito da «un periodo di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione» opera anche quando i termini sono incominciati nuovamente a decorrere a seguito della regressione del processo.

5. - A seguito della soluzione interpretativa indicata da questa Corte, a partire dal 2000 le sezioni unite della Cassazione sono intervenute a dirimere contrasti tra le sezioni semplici. Alcune sezioni, infatti, hanno affermato che, ai fini del computo del termine finale pari al doppio del termine di fase, devono essere considerati anche i periodi di custodia sofferti in fasi o gradi diversi rispetto a quelli in cui il procedimento regredisce, mentre altre hanno ritenuto che al medesimo fine devono essere calcolati soltanto i periodi di custodia patiti durante le fasi omogenee, e non anche nelle fasi intermedie.

Nella decisione n. 4 del 2000 le sezioni unite premettono che «il reale problema consiste nello stabilire se […] debbano cumularsi indiscriminatamente alla durata della custodia nella fase o nel grado aperto dal provvedimento di annullamento o di regressione quella relativa a tutte le fasi o gradi pregressi oppure soltanto la durata della custodia sofferta nella fase o grado al quale il processo è tornato». Secondo le sezioni unite, «nell'assoluto silenzio della motivazione» della sentenza n. 292 del 1998 della Corte costituzionale sul punto, il computo dei periodi di custodia sofferti in tutte le fasi intermedie significherebbe, «nella sostanza, far perdere a quel limite il carattere rigorosamente endofasico o monofasico, che normativamente lo tipicizza, e creare un nuovo termine finale plurifasico, estraneo alle previsioni degli artt. 303 e 304, comma 6, cod. proc. pen., alterando, per tale via, le linee essenziali della disciplina dettata dal codice, che non conosce altra distinzione che quella tra termini di fase e termine complessivo. Resta con ciò confermato che l'eliminazione della frattura e della separatezza della fase successiva all'annullamento […] non può avere altro effetto che quello di permettere il collegamento della predetta fase con quella precedente nella quale è stato pronunciato il provvedimento annullato e, così, di rendere possibile l'unificazione della durata della custodia cautelare sofferta nei due segmenti processuali, avvinti da una relazione di corrispondenza e di omogeneità per la ragione che il primo può considerarsi come ripristino del secondo».

Con due successive ordinanze la Corte costituzionale ribadisce che, «in forza del valore espresso dall'art. 13 della Costituzione» e dell'uso dell'avverbio «comunque» nell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., l'interpretazione sinora seguita «deve essere ritenuta costituzionalmente obbligata» (ordinanza n. 214 del 2000) e che è quindi erroneo (ordinanza n. 529 del 2000) il presupposto interpretativo che «ai fini del termine massimo di cui all'art. 304, comma 6, vadano calcolati soltanto i periodi di custodia cautelare subiti dall'imputato in fasi omogenee».

Nell'ordinanza n. 529 del 2000 la Corte precisa che, contrariamente a quanto ritenuto dalla stessa Corte di cassazione a sezioni unite, la sentenza n. 292 del 1998 si riferisce, come risulta chiaramente dalla esposizione in fatto, a un «imputato che aveva visto regredire il suo procedimento e aveva subito custodia cautelare in fasi non omogenee, e proprio in ragione di ciò la relativa questione era stata ritenuta rilevante e decisa nel merito mediante una soluzione interpretativa coerente con i principî di proporzionalità della pena e di inviolabilità della libertà personale». Pertanto, «una volta stabilito che l'art. 13 Cost. impone di 'individuare il limite estremo, superato il quale il permanere dello stato coercitivo si presuppone essere sproporzionato in quanto eccedente gli stessi limiti di tollerabilità del sistema' (sentenza n. 292 del 1998), non vi è luogo ad introdurre distinzioni riferite alle ragioni che hanno determinato il nuovo corso del termine, come del resto risulta dal testo dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., che esplicitamente richiama i primi tre commi dell'art. 303». Sicché, soltanto se si include nel calcolo dei termini finali di fase anche la custodia cautelare subita dall'imputato in fasi diverse, «la disposizione censurata mantiene integra la sua naturale sfera di applicazione e non resta limitata […] ai casi eccezionali di molteplici regressioni del procedimento o di pluralità di evasioni».

A seguito di tale pronuncia, le sezioni unite hanno sollevato, con l'ordinanza iscritta al n. 434 del registro ordinanze del 2002, questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., ribadendo che tale norma impedisce di computare ai fini dei termini massimi di fase di cui all'art. 304, comma 6, i periodi di detenzione sofferti in una fase o in un grado diversi da quello in cui il procedimento è regredito. Il codice avrebbe difatti accolto per i termini di fase della custodia una concezione 'monofasica' o 'endofasica', distinguendo unicamente tra termini di fase e termine complessivo, senza prendere in considerazione il periodo 'interfasico', sì che, «quando l'art. 303, comma 2, cod. proc. pen. fa riferimento ai termini che decorrono di nuovo, a questi si possono sommare […] solo entità omogenee, e cioè i periodi trascorsi nella stessa fase».

Richiamandosi al principio, affermato nella sentenza n. 292 del 1998, della riduzione al minimo necessario del sacrificio della libertà personale, i giudici rimettenti tentano poi di conciliare l'indirizzo sino ad allora sostenuto dalla Corte costituzionale con le posizioni delle sezioni unite, affermando che «il periodo trascorso nella fase intermedia […] non va perduto, ma, per così dire, accreditato alla fase di competenza, con la conseguenza che vi sarà sommato quando il procedimento l'avrà raggiunta. In questo modo il sacrificio per il soggetto privato è comunque di carattere transitorio e certo non può paragonarsi […] agli effetti di rottura del sistema che il criterio del cumulo indifferenziato irragionevolmente è in grado di provocare».

Con ordinanza n. 243 del 2003 questa Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, per essere la motivazione perplessa e contraddittoria, non mancando tuttavia di rilevare come la costruzione delle sezioni unite circa il recupero della custodia cautelare finisca per subordinare «il principio di proporzionalità all'appagamento delle esigenze della fase processuale» e riduca «il principio del minor sacrificio della libertà personale ad una sorta di credito di libertà spendibile nelle eventuali fasi successive». Le ordinanze n. 335 del 2003 e n. 59 del 2004 dichiarano poi manifestamente inammissibili per difetto di motivazione successive analoghe questioni di legittimità costituzionale.

Con la sentenza n. 23016 del 2004 le sezioni unite della Corte di cassazione confermano l'indirizzo già espresso nelle precedenti decisioni, ribadendo che «il coordinamento degli artt. 304, comma 6, e 303, comma 2, del codice porta univocamente a ritenere che, per il calcolo del doppio dei termini di fase, siano cumulabili esclusivamente le fasi e i gradi omogenei, per la puntuale ragione che soltanto questi rappresentano segmenti processuali avvinti da una relazione di corrispondenza, di omogeneità e di successione funzionale, di talché, rispetto alla disposizione ex art. 303, comma 2, il grado successivo può essere considerato come ripristino del primo». Sostenere che nel doppio del termine di fase debbano cumularsi tutti i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi diverse significherebbe, a parere della Corte di cassazione, «sconvolgere l'assetto complessivo dell'impianto codicistico che non conosce altra distinzione che quella tra termini di fase e termini complessivi di durata», introducendo «un termine 'interfasico' o 'plurifasico', che ingloba, in forma anomala ed ibrida, segmenti custodiali propri di fasi eterogenee, in tal modo realizzando un'operazione manipolatrice della normativa, il cui reale significato consiste nella piena cancellazione dell'art. 303, comma 2, senza un'espressa declaratoria di illegittimità costituzionale, e nella radicale riperimetrazione del sistema vigente in materia di termini della custodia cautelare».

Come già rilevato, nell'ordinanza n. 529 del 2000 questa Corte ha ritenuto che l'interpretazione patrocinata dalle sezioni unite sia tale da svuotare sostanzialmente la portata dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., in quanto di norma per determinare il nuovo termine finale di fase conseguente al regresso del procedimento sarebbe sufficiente il termine definito dall'art. 303, comma 2, dello stesso codice, che stabilisce che a seguito del regresso riprende a decorrere l'ordinario termine della fase in cui il procedimento è regredito. Il termine di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. avrebbe cioè uno spazio di operatività solo quando i termini di durata della custodia cautelare sono stati sospesi in base alle previsioni dello stesso art. 304 cod. proc. pen., ovvero nei casi di plurime regressioni del procedimento, riducendosi in tali limiti la funzione di garanzia ultima della durata massima della custodia cautelare svolta dai termini finali di fase.

Tale garanzia non risulterebbe assicurata neppure dal criterio - del così detto credito di libertà - secondo cui sarebbe possibile recuperare e accreditare nella successiva fase di competenza il periodo di custodia cautelare trascorso nella fase intermedia. Il recupero è infatti una evenienza non solo futura e incerta (posto che l'imputato potrebbe essere prosciolto o medio tempore scarcerato o comunque il procedimento potrebbe non pervenire, per le più varie cause, a fasi o gradi ulteriori), ma non può verificarsi proprio nel caso più ricorrente di regressione del procedimento, e cioè in caso di annullamento di una sentenza di appello confermativa di una condanna di primo grado: situazione per la quale non valgono più termini custodiali 'di fase', ma esclusivamente quelli complessivi di cui all'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., giusta il disposto del comma 1, lettera d), ultimo periodo, del medesimo articolo.

6. – Nel corso della vicenda in esame la Corte costituzionale ha applicato il principio di astenersi dal pronunciare una dichiarazione di illegittimità sin dove è stato possibile prospettare una interpretazione della norma censurata conforme a Costituzione, anche al fine di evitare il formarsi di lacune nel sistema, particolarmente critiche quando la disciplina censurata riguarda la libertà personale.

Sulla base di questo consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte ha appunto pronunciato la sentenza interpretativa di rigetto n. 292 del 1998, ed ha poi confermato la scelta della via interpretativa dopo i primi interventi delle sezioni unite della Cassazione, sollecitate a dirimere i contrasti insorti in materia tra le diverse sezioni, sino a quando la Corte di cassazione a sezioni unite ha confermato con particolare forza il proprio indirizzo interpretativo nella sentenza n. 23016 del 2004.

A seguito di tali decisioni e, in particolare, della sentenza da ultimo citata, non vi è dubbio che l'indirizzo delle sezioni unite debba ritenersi oramai consolidato, sì da costituire diritto vivente, rispetto al quale non sono più proponibili decisioni interpretative.

7. – Le considerazioni svolte nella sentenza n. 292 del 1998 e nelle successive ordinanze in precedenza menzionate circa il rispetto dei principî di adeguatezza e di proporzionalità, operanti anche in relazione ai limiti che deve incontrare la durata della custodia cautelare, discendono direttamente dalla natura servente che la Costituzione assegna alla carcerazione preventiva rispetto al perseguimento delle finalità del processo, da un lato, e alle esigenze di tutela della collettività, dall'altro, tali da giustificare, nel bilanciamento tra interessi meritevoli di tutela, il temporaneo sacrificio della libertà personale di chi non è ancora stato giudicato colpevole in via definitiva.

Nella giurisprudenza della Corte, d'altro canto, le esigenze che impongono, nella logica dell'art. 13 Cost., di privilegiare soluzioni che comportino il minor sacrificio della libertà personale trovano le loro radici nella fondamentale sentenza n. 64 del 1970, che ha aperto la via alla vigente disciplina in tema di termini massimi - di fase, complessivi e finali - della custodia cautelare.

La Corte - allora chiamata a pronunciarsi, tra l'altro, sulla legittimità costituzionale dell'art. 272 del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui limitava «l'operatività dei termini massimi della custodia preventiva alla sola fase istruttoria» e consentiva che, dopo la chiusura dell'istruzione, la custodia non fosse soggetta ad alcun limite - nell'accogliere la questione muove dalla constatazione che con l'art. 13, quinto comma, la Costituzione ha voluto evitare che il sacrificio della libertà determinato dalla custodia preventiva «sia interamente subordinato alle vicende del procedimento; ed ha, pertanto, voluto che, con la legislazione ordinaria, si determinassero i limiti temporali massimi della carcerazione preventiva, al di là dei quali verrebbe compromesso il bene della libertà personale, che […] costituisce una delle basi della convivenza civile».

La stessa Corte precisa peraltro che le statuizioni della sentenza «non precludono al legislatore una nuova disciplina della materia, eventualmente differenziata […] anche in relazione alle varie fasi del procedimento, purché, in conformità con l'ultimo comma dell'art. 13 della Costituzione, si assicuri in ogni caso la predeterminazione d'un ragionevole limite di durata della detenzione preventiva».

Per essere conformi a Costituzione i termini massimi devono dunque coprire l'intera durata del procedimento, sino alla sentenza definitiva; ove non fossero disciplinati termini massimi di custodia cautelare, il sacrificio della libertà risulterebbe infatti interamente subordinato alle esigenze processuali e ne risulterebbe compromesso il bene fondamentale della libertà personale; ove siano previsti termini massimi in relazione alle varie fasi del procedimento, la relativa disciplina deve essere tale da assicurare in ogni modo un ragionevole limite di durata della custodia, in conformità d'altra parte ai parametri di proporzionalità e adeguatezza interni allo stesso precetto sancito dall'ultimo comma dell'art. 13 Cost.

Le limitazioni della libertà connesse alle vicende processuali devono rispettare il principio di proporzionalità, posto che contrasterebbe con il giusto equilibrio tra le esigenze del processo e la tutela della libertà una disciplina della detenzione cautelare priva di limiti di durata ragguagliati, da un lato, alla pena prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza e, dall'altro, alla concreta dinamica del processo e alle diverse fasi in cui esso si articola. Unitamente al principio di adeguatezza, il criterio di proporzionalità tra la gravità della pena prevista per il reato e la durata della custodia lungo l'intiero corso del procedimento ispira l'esigenza di assicurare un ragionevole limite di durata della custodia cautelare in relazione alla sua durata complessiva e alle singole fasi del processo.

Processo e fatto di reato sono infatti termini inscindibili del binomio al quale va sempre parametrata la disciplina della custodia cautelare e ad entrambi deve sempre essere ancorata la problematica dei termini entro i quali la durata delle misure limitative della libertà personale può dirsi proporzionata e, quindi, ragionevole: tra l'altro, in conformità ai valori espressi dall'art. 5, par. 3, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo. Nel sistema attuale, la durata ragionevole è, appunto, assicurata anche dai termini massimi di fase, in quanto proporzionati alla effettiva evoluzione della situazione processuale dell'imputato.

Infine, proporzionalità e ragionevolezza stanno alla base del principio secondo cui, in ossequio al favor libertatis che ispira l'art. 13 Cost., deve comunque essere scelta la soluzione che comporta il minor sacrificio della libertà personale.

La tutela della libertà personale che si realizza attraverso i limiti massimi di custodia voluti dall'art. 13, quinto comma, Cost. è quindi un valore unitario e indivisibile, che non può subire deroghe o eccezioni riferite a particolari e contingenti vicende processuali, ovvero desunte da una ricostruzione dell'attuale sistema processuale che non consenta di tenere conto, ai fini della garanzia del termine massimo finale di fase, dei periodi di custodia cautelare “comunque” sofferti nel corso del procedimento.

9. – Sulla base di tali principî, ai quali questa Corte si è costantemente richiamata per interpretare la disciplina censurata in modo conforme a Costituzione, e preso atto che si è formato un diritto vivente incompatibile con l'interpretazione sinora sostenuta, la Corte stessa non può che dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 13 Cost.

La disciplina impugnata è infatti lesiva di tali parametri costituzionali nella parte in cui non consente che i periodi di custodia cautelare derivanti da errores in judicando o in procedendo che hanno comportato la regressione del procedimento, sofferti in momenti processuali diversi dalla fase o dal grado in cui il procedimento è regredito, siano computati ai fini dei termini massimi di fase determinati dall'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,   dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 303, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente di computare ai fini dei termini massimi di fase determinati dall'art. 304, comma 6, dello stesso codice, i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o in gradi diversi dalla fase o dal grado in cui il procedimento è regredito.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

*****

 

Illegittimità costitutuzionale art.206 c.p.      : (Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza), nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosità sociale.





Sentenza 367/2004

Giudizio

Presidente

ONIDA

  Relatore

NEPPI MODONA

Camera di Consiglio del

29/09/2004

  Decisione del

17/11/2004

Deposito del

29/11/2004

  Pubblicazione in G. U.

Ordinanze di rimessione

1040/2003  

Massime:


SENTENZA N.367


ANNO 2004



REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:

- Valerio          ONIDA       Presidente

- Carlo            MEZZANOTTE   Giudice

      - Fernanda         CONTRI             "

- Guido            NEPPI MODONA       "

- Piero Alberto    CAPOTOSTI          "

- Annibale         MARINI             "

- Franco           BILE               "

- Giovanni Maria   FLICK             "

- Francesco       AMIRANTE           "

- Ugo             DE SIERVO          "

- Romano           VACCARELLA         "

- Paolo            MADDALENA          "

- Alfio            FINOCCHIARO       "

- Alfonso          QUARANTA           "

- Franco           GALLO             "

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 206 del codice penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con ordinanza del 13 ottobre 2003, iscritta al n. 1040 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2003.


    Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto in fatto


    Con ordinanza del 13 ottobre 2003 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 206 del codice penale, nella parte in cui non consente di adottare in fase cautelare misure di sicurezza non detentive come la libertà vigilata.


    Il giudice rimettente premette di procedere nei confronti di un soggetto riconosciuto totalmente incapace di volere al momento dei fatti e sottoposto, per tale motivo, alla misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, e di dover decidere in ordine alla richiesta della difesa di sostituzione di tale misura con quella non detentiva della libertà vigilata.


    Il giudice a quo, precisato che sulla scorta delle risultanze peritali deve ritenersi attuale lo stato di pericolosità sociale dell'imputato e che quindi non si può revocare la misura di sicurezza provvisoriamente applicata ex art. 312 del codice di procedura penale, rileva che, mentre da un lato la misura di sicurezza non può essere sostituita con gli arresti domiciliari, suggeriti dal perito a fini terapeutici, ostandovi il disposto dell'art. 273 cod. proc. pen., che non consente l'adozione di alcuna misura cautelare in presenza di una causa di non punibilità, dall'altro alla luce di una interpretazione logico-sistematica la medesima disposizione, pur espressamente richiamata dall'art. 312 dello stesso codice, «deve intendersi riferita solo alle cause di non punibilità diverse da quelle che, a norma dell'art. 206 cod. pen., consentono l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza», così come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità.


    Il giudice a quo espone inoltre che le più recenti relazioni sanitarie dei medici della casa di cura e di custodia ove il soggetto è ricoverato depongono per un «maggior equilibrio psichico nel giovane», che risulta aver «reiteratamente fruito di permessi all'esterno dell'istituto psichiatrico, assistito dai familiari, senza dare adito a rilievo alcuno».


    La prognosi, conseguentemente formulata, di scemata – anche se non completamente cessata – pericolosità sociale in termini di rilevanza psichiatrica, rende evidente, ad avviso del rimettente, «l'eccessiva rigidità della previsione dell'art. 206 cod. pen.» nella parte in cui consente, nella fase cautelare, e con riferimento ai soggetti maggiorenni, la sola alternativa del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario ovvero in una casa di cura e di custodia.


    Ad avviso del rimettente la disposizione in esame violerebbe gli artt. 3 e 24 Cost. per la irragionevolezza di una scelta normativa che, con riferimento alle misure di sicurezza applicabili in fase cautelare, «esclude sostanzialmente ogni possibilità di ricorrere a misure di sicurezza di tipo non detentivo», sancendo un rigido automatismo che non consente una adeguata valutazione da parte del giudice e – a differenza di quanto previsto all'esito del giudizio (viene richiamata al riguardo la sentenza n. 253 del 2003 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 222 cod. pen. nella parte in cui non consente al giudice di disporre una misura di sicurezza di tipo non detentivo) – non permette di adottare, tra le misure di sicurezza previste dall'ordinamento, quella che in concreto appare maggiormente idonea a contemperare la cura e la tutela della persona con le esigenze di controllo e contenimento della pericolosità sociale.


    Infine, il giudice rimettente ritiene rilevante la questione in quanto, nonostante la scemata pericolosità sociale del soggetto, l'ordinamento non consente di applicare alcuna misura di sicurezza diversa da quella attualmente in corso di esecuzione e, in particolare, non consente l'adozione della misura non detentiva della libertà vigilata che, con le opportune prescrizioni, appare adeguata «in termini di prevenzione sociale e idonea a consentire l'effettivo recupero del giovane».

Considerato in diritto


    1. – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma dubita della legittimità costituzionale dell'art. 206 del codice penale, nella parte in cui non consente di applicare in via provvisoria al soggetto infermo di mente una misura di sicurezza non detentiva, quale la libertà vigilata.


    Il rimettente si trova a dovere decidere sulla richiesta, presentata dalla difesa di un soggetto riconosciuto totalmente incapace di volere per infermità di mente al momento dei fatti, di sostituzione della misura di sicurezza provvisoriamente applicata del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario con la libertà vigilata, che, anche sulla base delle risultanze delle ultime relazioni sanitarie dei medici della struttura ove il soggetto è internato, risulterebbe più idonea a soddisfare le esigenze di cura e ad assicurare nel contempo le esigenze di controllo e di contenimento della diminuita, ma tuttora persistente, pericolosità sociale.


    Il giudice a quo ritiene che l'impossibilità di sostituire la misura di sicurezza con altra non detentiva si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione (e implicitamente con il diritto alla salute), essendo privo di ragionevolezza il rigido automatismo di una disciplina che in fase cautelare preclude al giudice di valutare quale sia in concreto la misura di sicurezza più idonea a contemperare le esigenze di cura e quelle di controllo di un soggetto socialmente pericoloso; irragionevolezza tanto più evidente ove si consideri che la sentenza n. 253 del 2003 della Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 222 cod. pen. nella parte in cui non consente al giudice di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza non detentiva.


    2. - La questione è fondata.


    3. - L'art. 206 cod. pen. impone al giudice che debba disporre l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza nei confronti di un soggetto totalmente infermo di mente e socialmente pericoloso di ricorrere esclusivamente ad una misura detentiva, e cioè al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. Il rimettente lamenta appunto che il   «rigido automatismo» della norma censurata gli precluda di applicare la diversa misura di sicurezza della libertà vigilata, che nel caso di specie, ove accompagnata da opportune prescrizioni alla stregua di quanto previsto dall'art. 228, secondo comma, cod. pen., sarebbe la più idonea a soddisfare le concomitanti esigenze di cura del soggetto infermo di mente e di controllo della sua pericolosità sociale.


    Una situazione sostanzialmente analoga è stata scrutinata con la sentenza n. 253 del 2003, con la quale questa Corte - prendendo in esame il rigido automatismo della regola legale che imponeva al giudice di disporre, in caso di proscioglimento per infermità mentale, il ricovero dell'imputato in ospedale psichiatrico giudiziario, anche quando una misura non segregante quale la libertà vigilata, accompagnata da opportune prescrizioni, avrebbe consentito di soddisfare in modo più adeguato le esigenze di cura e di tutela e quelle di controllo della pericolosità sociale - ha dichiarato illegittimo l'art. 222 cod. pen. nella parte in cui non consente al giudice di adottare una diversa misura di sicurezza non detentiva.


    Al riguardo, la Corte ha preliminarmente rilevato che, a differenza di simili questioni sollevate nel passato, con le quali era stata chiesta la mera eliminazione della misura di sicurezza o la sua sostituzione con misure alternative di creazione giurisprudenziale, ovvero era stata censurata la cronica inadeguatezza delle strutture degli ospedali psichiatrici giudiziari – questioni dichiarate inammissibili o non fondate in quanto miranti a interventi normativi o fattuali esorbitanti dai poteri della Corte (v. da ultimo sentenza n. 228 del 1999 e ordinanza n. 88 del 2001) –, veniva denunciato l'automatismo della regola legale che impone al giudice di applicare comunque all'infermo di mente una misura di sicurezza detentiva e veniva indicata una concreta soluzione alternativa, quale la libertà vigilata, misura già prevista dall'ordinamento e «idonea a soddisfare le esigenze di cura e tutela della persona, da un lato, di controllo e contenimento della sua pericolosità sociale, dall'altro lato».


    La Corte, constatato che l'art. 222 cod. pen. «adotta un modello che esclude ogni apprezzamento della situazione da parte del giudice, per imporgli un'unica scelta, che può rivelarsi, in concreto, lesiva del necessario equilibrio tra le diverse esigenze […] e persino tale da pregiudicare la salute dell'infermo», ha affermato che «l'automatismo di una misura segregante e “totale” come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, imposta pur quando essa appaia in concreto inadatta, infrange l'equilibrio costituzionalmente necessario e viola esigenze essenziali di protezione dei diritti della persona».


    4. - Le argomentazioni svolte dalla sentenza n. 253 del 2003 nel censurare il rigido automatismo che caratterizzava l'art. 222 cod. pen. e le conclusioni circa la violazione del principio di ragionevolezza e del diritto alla salute si attagliano, a maggior ragione, alla disciplina dell'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, posto che sarebbe irragionevole precludere al giudice l'applicazione in via provvisoria di una misura non detentiva consentita invece in via definitiva.


    In particolare, l'art. 312 del codice di procedura penale dispone che per applicare la misura provvisoria è sufficiente la sussistenza di «gravi indizi di commissione del fatto», cioè un sommario giudizio prognostico, mentre in caso di proscioglimento per infermità psichica l'applicazione in via definitiva della misura presuppone evidentemente un compiuto accertamento circa la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del fatto di reato.


    La disciplina censurata si riferisce cioè a una fase processuale in cui – proprio alla luce della non definitività degli accertamenti sul fatto – assume particolare rilievo, in relazione alle condizioni di salute dell'indagato infermo di mente, l'esigenza di predisporre forme di cura e cautele adeguate e proporzionate al caso concreto, mediante interventi caratterizzati da flessibilità e discrezionalità, incompatibili con l'automatismo che contrassegna la disposizione in esame.


    L'art. 206 cod. pen., nella parte in cui preclude di adottare una misura di sicurezza non segregante come la libertà vigilata - che grazie alle prescrizioni che il giudice può imporre a norma dell'art. 228, secondo comma, cod. pen. consente nello stesso tempo di attuare gli interventi terapeutici più idonei alla cura dell'infermo di mente e di disporre le opportune cautele per controllare e contenere la sua pericolosità sociale - viola il principio di ragionevolezza e, di riflesso, il diritto alla salute, e deve pertanto essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.

  PER QUESTI MOTIVI


    LA CORTE COSTITUZIONALE


    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 206 del codice penale ( Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza), nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosità sociale.


    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2004.


    F.to:


    Valerio ONIDA, Presidente


    Guido NEPPI MODONA, Redattore


    Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere


    Depositata in Cancelleria il 29 novembre 2004.


    Il Direttore della Cancelleria

    F.to: DI PAOLA

 

 

 

 

Sentenza n. 78/2005 della Corte Costituzionale  depositata  in data 18.02.2005  pubblicata in G.U. in

llegittimità costitutuzionale parziale  ( lavoratore straniero in posizione irregolare )

 

SENTENZA N. 78/2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-     Fernanda          CONTRI            Presidente

-     Guido             NEPPI MODONA      Giudice

-     Piero Alberto     CAPOTOSTI         "

-     Annibale          MARINI            "

      Franco            BILE              "

-     Giovanni Maria    FLICK             "

-     Francesco         AMIRANTE          "

-     Ugo               DE SIERVO         "

-     Romano            VACCARELLA        "

-     Paolo             MADDALENA         "

-     Alfio             FINOCCHIARO       "

-     Alfonso           QUARANTA          "

-     Franco            GALLO             "

ha pronunciato la seguente  SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222 e dell'art. 33, comma 7, lettera c), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi con ordinanze del Tribunale di Vicenza del 26 agosto 2003, del TAR per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, del 7 novembre 2003, del Tribunale di Catania del 4 dicembre 2003, del Tribunale di Prato del 18 novembre 2003, del TAR per il Veneto del 10 febbraio 2004, del TAR per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, del 12 febbraio 2004 e del TAR per il Veneto del 10 marzo 2004, rispettivamente iscritte al n. 1146 del registro ordinanze 2003 ed ai n. 20, n. 232, n. 265, n. 451, n. 548 e n. 610 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, n. 8, n. 14, n. 15, nella edizione straordinaria del 3 giugno 2004, n. 24 e n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2004.

    Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

    udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto in fatto

    1.–– Nel corso di due analoghi giudizi di impugnazione, promossi da due cittadini extracomunitari avverso i decreti di espulsione tramite accompagnamento alla frontiera, il Tribunale di Vicenza e il Tribunale di Prato, con ordinanze rispettivamente del 26 agosto 2003 (r.o. n. 1146 del 2003) e 18 novembre 2003 (r.o. n. 265 del 2004), hanno sollevato – il primo in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, e il secondo in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. – questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, nella parte in cui non consente di procedere alla legalizzazione dei lavoratori extracomunitari in posizione irregolare che siano stati semplicemente denunciati per uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale.


    In punto di rilevanza i remittenti precisano che la questione sollevata è decisiva nei rispettivi giudizi in quanto dal suo eventuale accoglimento potrebbe derivare la disapplicazione del provvedimento di espulsione impugnato che è teleologicamente connesso con quello di rigetto dell'istanza di regolarizzazione cui direttamente si riferisce la disposizione censurata.


    Quanto al merito della questione, il primo degli indicati remittenti ritiene che la norma in questione sia in contrasto con l'art. 24, primo comma, Cost., in quanto l'interessato non è posto in condizione di opporsi alla semplice denuncia, e con l'art. 27, secondo comma, Cost., perché sarebbe violata la presunzione di innocenza che dovrebbe valere fino alla condanna definitiva. Il Tribunale di Prato svolge analoga argomentazione in riferimento all'art. 27 Cost. e soggiunge un profilo di censura riferito all'art. 3 Cost., perché vengono parificati i reati per i quali l'arresto in flagranza è obbligatorio a quelli per i quali è facoltativo – e cioè consentito solo dopo un esame sulla pericolosità del soggetto e sulla gravità del fatto (art. 381, comma 4, cod. proc. pen.) – in violazione dei principi di proporzione ed adeguatezza su cui si fonda il principio di uguaglianza.


    2.–– Analoga questione è stata sollevata dal TAR per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con ordinanza del 7 novembre 2003 (r.o. n. 20 del 2004) e dal TAR per il Veneto con ordinanza del 10 febbraio 2004 (r.o. n. 451 del 2004), nel corso di due giudizi avverso il provvedimento prefettizio di rigetto della domanda diretta ad ottenere la regolarizzazione di un rapporto di lavoro di cittadini extracomunitari.


    Entrambi i remittenti affermano la rilevanza della sollevata questione nei rispettivi procedimenti e, quanto alla non manifesta infondatezza, evocano parametri solo in parte coincidenti.


    Infatti, le relative censure vengono riferite dal TAR per la Lombardia ai seguenti parametri costituzionali: art. 2 Cost., perché il previsto collegamento alla sola ricorrenza di una notitia criminis, neppure preventivamente sottoposta ad una verifica seppure sommaria di fondatezza quale si potrebbe avere con il rinvio a giudizio dell'interessato, comporta la violazione della garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità; art. 3 Cost., in quanto del tutto irragionevolmente si attribuisce un ruolo determinante ad un elemento – la semplice denuncia – del tutto inidoneo rispetto alla finalità perseguita; art. 4 Cost., in quanto il disposto collegamento tra la mera esistenza di una notizia di reato e l'esclusione dalla possibilità di ottenere la legalizzazione in oggetto si traduce in una violazione del principio fondamentale di tutela del diritto al lavoro; art. 27 Cost., perché si fanno discendere effetti potenzialmente definitivi – quali la perdita del lavoro e il conseguente allontanamento dal territorio nazionale – dalla semplice iscrizione nel registro delle notizie di reato, violando il principio di cui al secondo comma dell'art. 27 Cost. che riconnette la qualificazione di un soggetto in termini di colpevolezza all'esistenza di una sentenza definitiva di condanna, eludendo così anche il principio del giusto processo contemplato nell'art. 111 della Costituzione.


    Il TAR per il Veneto fa, invece, esclusivo riferimento all'art. 3 Cost. sotto il profilo che si differenziano automaticamente gli stranieri meritevoli di ottenere la sanatoria rispetto a quelli immeritevoli in base alla semplice esistenza di una notizia di reato, senza dare all'interessato la possibilità di verificarne, in contraddittorio, l'attendibilità nel corso del procedimento di regolarizzazione.


    3.–– La stessa questione viene sollevata dal Tribunale di Catania, con ordinanza del 4 dicembre 2003 (r.o. n. 232 del 2004), nel corso di un giudizio di impugnazione promosso da un cittadino extracomunitario avverso il decreto di espulsione emanato nei suoi confronti, con riguardo all'art. 33, comma 7, lettera c), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), contenente una norma di contenuto eguale a quella dell'art. 1, comma 8, lettera c), del d.l. n. 195 del 2002, da applicare ai lavoratori domestici e assimilati.


    Dopo aver affermato la rilevanza della questione sul presupposto della sua incidenza in ordine all'accoglimento del ricorso contro il provvedimento di espulsione, che rappresenta l'antecedente necessario dell'intervenuto rigetto dell'istanza di regolarizzazione, il remittente passa all'esame del merito della questione. Al riguardo, egli ravvisa violazione: dell'art. 2 Cost., perché il gravissimo pregiudizio che lo straniero subisce fa sì che l'ordinamento non appaia ispirato, sul punto, a principi di doverosa solidarietà; dell'art. 3 Cost., per il trattamento irragionevolmente diverso di situazioni giuridiche uguali; dell'art. 24 Cost., perché lo straniero patisce la censurata ingiustizia senza avere alcuna possibilità di difendersi dalla denuncia, facendo valere la propria innocenza; dell'art. 27 Cost., perché viene violata la presunzione di innocenza che dovrebbe valere fino alla condanna definitiva; dell'art. 35 Cost., «perché si incide in maniera grave e definitiva sul diritto al lavoro nel nostro Paese di una persona che si trova nelle condizioni previste dalla legge per avere riconosciuto quel diritto»; dell'art. 41 Cost., perché in modo del tutto illogico il datore di lavoro viene costretto a rinunciare a mantenere alle proprie dipendenze il lavoratore extracomunitario da lui scelto; ed infine dell'art. 97 Cost., perché la norma impugnata determina nell'amministrazione un modo di procedere che non ne assicura l'imparzialità, dal momento che la scelta dei lavoratori ammessi alla sanatoria finirebbe per essere affidata al caso.


    4.–– Questione analoga a quella prospettata dal Tribunale di Catania è stata sollevata, con riguardo alla medesima disposizione, dal TAR per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con ordinanza del 12 febbraio 2004 (r.o. n. 548 del 2004) e dal TAR per il Veneto, con ordinanza del 10 marzo 2004 (r.o. n. 610 del 2004), nel corso di due giudizi instaurati da lavoratori extracomunitari, svolgenti in modo irregolare un rapporto di lavoro compreso tra quelli cui si riferisce l'art. 33 della legge n. 189 del 2002, avverso i provvedimenti prefettizi di rigetto della domanda diretta ad ottenere la legalizzazione dei suddetti rapporti di lavoro.


    Dopo aver affermato la rilevanza della questione, i remittenti fanno riferimento, quanto al merito della stessa, a parametri solo in parte coincidenti.


    Precisamente il TAR per la Lombardia invoca altresì – oltre agli artt. 2, 3, 4 e 27 Cost., con argomentazioni analoghe a quelle sviluppate nella propria precedente ordinanza n. 20 del 2004 relativa all'art. 1, comma 8, lettera c), del d.l. n. 195 del 2002 – i seguenti parametri: art. 13 Cost., perché da una semplice denuncia deriva una lesione del diritto dello straniero alla libertà personale; art. 16 Cost., per asserita lesione del diritto dell'interessato alla libera circolazione; art. 29 Cost., richiamato unitamente all'art. 2 Cost., in quanto la disposizione censurata, utilizzando uno strumento del tutto inadeguato rispetto al fine perseguito, verrebbe a sacrificare il diritto dello straniero all'unità familiare.


    Il TAR per il Veneto, invece, si limita a richiamare l'art. 3 Cost. sotto il profilo già illustrato nella propria precedente ordinanza n. 451 del 2004 relativa all'art. 1, comma 8, lettera c), del d.l. n. 195 del 2002, secondo cui la disposizione censurata prevede che la semplice denuncia per uno dei reati ivi indicati comporta automaticamente l'esclusione dello straniero dal beneficio della regolarizzazione, senza attribuire all'interessato la facoltà di ottenere, nel corso del procedimento di regolarizzazione, la verifica dell'attendibilità del contenuto della denuncia stessa.


    5.–– Nei giudizi promossi con le ordinanze n. 1146 del 2003, n. 20 del 2004, n. 232 del 2004 e n. 610 del 2004 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.


    Osserva la difesa del Governo che le norme del d.l. n. 195 del 2002 hanno la finalità di consentire la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari che, seppure illegalmente presenti nel territorio dello Stato, svolgono attività di lavoro subordinato. La presunzione di innocenza di cui all'art. 27 Cost. non esclude che il legislatore possa valorizzare la presenza di una denuncia penale a carico dello straniero, considerandola indice sintomatico di una possibile inclinazione a delinquere, tanto più che la norma ha individuato una ristretta serie di ipotesi, ossia quelle dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza, nelle quali la presenza di una denuncia implica il rigetto dell'istanza di regolarizzazione. Né dovrebbe essere dimenticato, secondo l'Avvocatura dello Stato, che la normativa del 2002 è finalizzata a consentire la sanatoria del c.d. lavoro “nero”, ossia un'attività svolta da chi si è illegalmente introdotto nel territorio dello Stato; non è irragionevole, perciò, che il legislatore, nel disporre una normativa per la regolarizzazione di situazioni illegali, abbia ritenuto di dover escludere soggetti che versano in situazioni di un certo tipo, come quella di chi ha subito una denuncia per alcuni reati.


    Il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, d'altra parte, prevede all'art. 17 la possibilità, per il cittadino extracomunitario illegalmente presente nel territorio dello Stato, di permanervi per il tempo necessario all'esercizio del diritto di difesa.


    Ne consegue che il riferimento alla semplice denuncia penale non contrasta, di per sé, con i principi costituzionali, purché la denuncia «sia assunta non già come mero dato formale, bensì quale effetto di una condotta materiale realizzata dal soggetto».


Considerato in diritto


    1.— La Corte è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di due norme – l'art. 33, comma 7, lettera c), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), e l'art. 1, comma 8, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222 – le quali vietano (1'art. 33, comma 7, citato con riguardo ai lavoratori domestici e l'art. l, comma 8, citato con riguardo ai dipendenti delle imprese) la regolarizzazione – chiamata “emersione” o “legalizzazione” – della posizione lavorativa degli stranieri extracomunitari che siano stati denunciati per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 cod. proc. pen. prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza.


    Le norme suindicate sono denunciate, sotto diversi profili, per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 13, 16, 24, 27, 29, 35, 41 e 97 Cost., e tutti i remittenti hanno fornito motivazioni non implausibili della rilevanza della questione nei rispettivi giudizi.


    2.— Poiché la questione non si pone in termini diversi per i lavoratori domestici e per i dipendenti da imprese, tutti i giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.


    3.— La questione è fondata con riferimento all'art. 3 della Costituzione.


    Se è indubitabile che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire i requisiti che i lavoratori extracomunitari debbono avere per ottenere le autorizzazioni che consentano loro di trattenersi e lavorare nel territorio della Repubblica, è altresì vero che il suo esercizio deve essere rispettoso dei limiti segnati dai precetti costituzionali. A prescindere dal rispetto di altri parametri, per essere in armonia con l'art. 3 Cost. la normativa deve anzitutto essere conforme a criteri di intrinseca ragionevolezza (cfr. sentenze n. 62 e n. 283 del 1994).


    Ora, nel nostro ordinamento la denuncia, comunque formulata e ancorché contenga l'espresso riferimento a una o a più fattispecie criminose, è atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce. Essa obbliga soltanto gli organi competenti a verificare se e quali dei fatti esposti in denuncia corrispondano alla realtà e se essi rientrino in ipotesi penalmente sanzionate, ossia ad accertare se sussistano le condizioni per l'inizio di un procedimento penale.


    Considerazioni analoghe sono alla base della sentenza n. 173 del 1997 la quale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, rilevò che era l'automatismo delle conseguenze ricollegate alla sola denuncia a urtare contro il principio di ragionevolezza.


    Le norme censurate fanno irragionevolmente derivare dalla denuncia conseguenze molto gravi in danno di chi della medesima è soggetto passivo, imponendo il rigetto dell'istanza di regolarizzazione che lo riguarda e l'emissione nei suoi confronti dell'ordinanza di espulsione; conseguenze tanto più gravi qualora s'ipotizzino denunce non veritiere per il perseguimento di finalità egoistiche del denunciante e si abbia riguardo allo stato di indebita soggezione in cui, nella vigenza delle norme stesse, vengono a trovarsi i lavoratori extracomunitari.


    Si deve pertanto dichiarare, in riferimento all'art. 3 Cost., l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate nella parte in cui fanno derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione nei suoi confronti di una denuncia per uno dei reati per i quali gli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza.


    Restano assorbiti tutti gli altri profili di censura.

per questi motivi


LA CORTE COSTITUZIONALE


    riuniti i giudizi,


    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 7, lettera c), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), e dell'art. 1, comma 8, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, nella parte in cui fanno derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 cod. proc. pen. prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza.


    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2005.


F.to:


Fernanda CONTRI, Presidente


Francesco AMIRANTE, Redattore


Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere


Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2005.


Il Direttore della Cancelleria


F.to: DI PAOLA